Art. 1
Definizioni
In vigore dal 24 ago 2004
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell' della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che «il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1244/U-24/36-7 del 20 maggio 2004 ai sensi del predetto articolo;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
c) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
d) «conciliazione»: il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma;
e) «conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
f) «organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di conciliazione;
g) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona fisica, di diritto privato;
i) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro nominato ai sensi dell' del presente regolamento;
l) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222#art-1