Art. 10

Sospensione e cancellazione dal registro

In vigore dal 24 ago 2004
1. Al responsabile compete il potere di sospensione e, nei casi più gravi, di cancellazione dal registro, secondo le norme che regolano il procedimento amministrativo, in presenza di notizie o eventi che, qualora già conosciuti o accaduti, o comunque verificatisi successivamente, ne avrebbero impedito l'iscrizione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'. 2. È disposta la cancellazione degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio. 3. La cancellazione d'ufficio preclude all'ente o all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un triennio; i regolamenti di procedura disciplinano la sorte dei procedimenti in corso al momento della cancellazione dell'ente o dell'organismo dal registro. 4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui al comma 1, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti o organismi interessati. 5. Il responsabile stabilisce i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall', comma 3, lettera d); in via transitoria, e finché non si sia autonomamente determinata, il responsabile applica i criteri elaborati dall'Unione italiana delle CCIAA per il corso di conciliazione di livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti. 6. Il responsabile può richiedere agli enti o organismi attestazioni omogenee di qualità, a far data dal secondo anno successivo all'iscrizione nel medesimo.
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