Art. 11

Revisione del registro

In vigore dal 24 ago 2004
1. La revisione del registro è disposta dal responsabile con cadenza triennale; degli esiti è informato il procuratore generale della Corte suprema di cassazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 del decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riceve annualmente le informazioni specificamente finalizzate al monitoraggio degli effetti fiscali di favore previsti per il verbale di conciliazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo