Art. 11
Revisione del registro
In vigore dal 24 ago 2004
1. La revisione del registro è disposta dal responsabile con cadenza triennale; degli esiti è informato il procuratore generale della Corte suprema di cassazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 del decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riceve annualmente le informazioni specificamente finalizzate al monitoraggio degli effetti fiscali di favore previsti per il verbale di conciliazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222#art-11