Art. 12

Registro degli affari di conciliazione

In vigore dal 24 ago 2004
1. Ciascun ente o organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito; il legale rappresentante dell'ente o dell'organismo deve presentare senza indugio al responsabile, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento, i dati raccolti e i documenti conservati. 2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, previamente comunicate agli iscritti. 3. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'ente od organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.
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Registro degli affari di conciliazione (Art. 12 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.) — Testo vigente | Portale Normativo