Art. 7
Regolamento di procedura
In vigore dal 24 ago 2004
1. Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed ai principi indicati nell'articolo 40 del decreto; è, in ogni caso, vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.
2. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di conciliazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; qualunque altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti; il regolamento assicura la possibilità che il conciliatore designato, se le parti lo richiedono, concluda il procedimento con una proposta a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 del codice di procedura civile.
4. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che il procedimento di conciliazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all', comma 3, lettera a).
5. Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'ente o organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Storico versioni
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