Art. 6
Limiti individuali all'esercizio delle funzioni
In vigore dal 24 ago 2004
1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio, mediante distinte dichiarazioni, debitamente sottoscritte dagli interessati.
2. Ferme le dichiarazioni di esclusività richieste a norma dell', comma 3, lettera f), nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione per più di tre organismi.
3. La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi professionali costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche; il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222#art-6