Art. 3
Istituzione del registro
In vigore dal 24 ago 2004
1. È istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.
3. Per la tenuta del registro, il responsabile può avvalersi con compiti consultivi di un comitato di tre giuristi esperti nella materia della risoluzione alternativa delle controversie (ADR), designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a due anni; ai componenti del comitato non spettano compensi, nè rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
4. Il registro è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
a) parte I: enti pubblici;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
b) parte II: enti privati;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
ii) sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
6. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurino la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
7. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222#art-3