Art. 2

Oggetto

In vigore dal 24 ago 2004
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero del registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. 2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, con i relativi effetti, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, nonché la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, con i relativi effetti.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222#art-2

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