Art. 16

Divieti conseguenti al servizio di conciliazione

In vigore dal 24 ago 2004
1. Salvo quanto disposto dall', comma 3, lettera b), secondo periodo, l'ente o l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che operano presso di sè o presso altri enti o organismi iscritti nel registro.
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