Art. 18

Entrata in vigore

In vigore dal 24 ago 2004
1. Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 luglio 2004 Il Ministro della giustizia: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 69
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222#art-18

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Entrata in vigore (Art. 18 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.) — Testo vigente | Portale Normativo