Art. 13

Obblighi di comunicazione al responsabile

In vigore dal 24 ago 2004
1. L'autorità giudiziaria incaricata dell'omologazione ai sensi dell'articolo 40, comma 8, del decreto provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento. 2. L'autorità giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli organismi.
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Obblighi di comunicazione al responsabile (Art. 13 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.) — Testo vigente | Portale Normativo