Art. 13
Obblighi di comunicazione al responsabile
In vigore dal 24 ago 2004
1. L'autorità giudiziaria incaricata dell'omologazione ai sensi dell'articolo 40, comma 8, del decreto provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.
2. L'autorità giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli organismi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222#art-13