Art. 15

Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari

In vigore dal 24 ago 2004
1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di conciliazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio. 2. Al conciliatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 3. Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera; c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento. 4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui all', comma 4, lettere a) e b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari (Art. 15 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.) — Testo vigente | Portale Normativo