Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 7
Doveri e compiti dello specialista
In vigore dal 4 ott 2002
1. Fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 lo specialista, per la parte di competenza, deve:
a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;
b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;
c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
d) prescrivere le specialità ed i prodotti galenici;
e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione sul modello predisposto dal Ministero della salute dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno;
g) effettuare le visite mediche di 1a, 2a e 3a classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative certificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-7