Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 10
Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni
In vigore dal 4 ott 2002
1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, interpella prioritariamente il medico (o i medici nell'ordine di anzianità di servizio presso l'ufficio SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo al fine di conferirgli l'aumento di orario.
2. Qualora il medico interpellato dichiari la propria disponibilità all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali autorizza l'ufficio SASN competente a conferire l'aumento di orario e a darne comunicazione al comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
3. Qualora il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario il Ministero della salute - ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dall' del presente regolamento.
4. Qualora sia necessario procedere alla istituzione di nuovi turni, il Ministero della salute vi provvede ai sensi del citato .
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-10