Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 12
Aggiornamento professionale obbligatorio
In vigore dal 4 ott 2002
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo.
2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali.
3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.
4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.
5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 5 dell' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
6. L'ufficio SASN competente può riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio - formazione permanente, nei limiti di 32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad alle altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso.
Il suddetto limite è elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-12