Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo I

Art. 16

Contributo ENPAM e compenso aggiuntivo

In vigore dal 4 ott 2002
1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000. 2. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale disciplinata dal presente accordo o da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 è corrisposto, ai sensi dell' del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all' dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 (quote di carovita). 3. Nel caso di sussistenza di più rapporti disciplinati da accordi diversi da quelli richiamati al precedente comma 2, il compenso aggiuntivo va ripartito proporzionalmente nel rispetto del tetto massimo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 1990, tra il Ministero e gli enti interessati, in ragione del numero delle ore di incarico da ciascuno conferito. 4. Ai medici specialisti, titolari di pensione, il compenso aggiuntivo spetta secondo le ore di incarico.
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