Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 18
Compensi ed indennità
In vigore dal 4 ott 2002
1. Ad integrazione di quanto stabilito dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'anzianità di servizio, l'ufficio SASN competente riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le aziende U.S.L. o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.
2. Per la partecipazione ai programmi e per la realizzazione dei progetti obiettivo, di cui al comma 10, lettera a) del succitato articolo, da definire con successiva contrattazione tra le parti firmatarie del presente accordo, tenendo conto della peculiarità delle prestazioni erogate al personale navigante e degli accordi conclusi a livello regionale, sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo nella misura massima di euro 1,03 per ora di incarico.
3. Non trovano applicazione i commi 8, 9, 11 e 12 del richiamato .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-18