Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 21
Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale
In vigore dal 4 ott 2002
1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della salute, ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento alle prestazioni previste dal comma 8, dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, ai medici ambulatoriali è corrisposto un emolumento aggiuntivo di euro 1,58 per ogni ora di incarico.
Tale emolumento aggiuntivo, che sostituisce la somma di euro 1,02 corrisposta ai sensi dell' del decreto ministeriale n. 227 del 1998, e che non è valutabile agli effetti del premio di operosità, è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. Ai medici in servizio alla data del 1 gennaio 1995 compete il compenso di cui al comma 1 del presente articolo, maggiorato degli incrementi periodici per fasce e scatti di anzianità nella misura calcolata alla stessa data.
3. Sull'ammontare complessivo si applica un ulteriore incremento del 2,3 per cento dal 1 gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1 gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-21