Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo I

Art. 20

Premi di operosità e di collaborazione

In vigore dal 4 ott 2002
1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della salute - ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 38 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000. 2. Per il premio di collaborazione si applica l'articolo 36 del suindicato accordo.
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