Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 19
Indennità di disponibilità
In vigore dal 4 ott 2002
1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
2. La corresponsione di detta indennità da parte degli enti pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analoga corresponsione da parte del Ministero della salute - ufficio SASN competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-19