Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo I

Art. 22

Trattamento economico per varie prestazioni

In vigore dal 4 ott 2002
1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell' del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale, maggiorati del 2,3 per cento dal 1 gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1 gennaio 2000: a) visita a bordo di nave in porto: euro 15,49; b) visita a bordo di nave in rada: euro 39,77; c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 85,22.
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