Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 22
Trattamento economico per varie prestazioni
In vigore dal 4 ott 2002
1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell' del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale, maggiorati del 2,3 per cento dal 1 gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1 gennaio 2000:
a) visita a bordo di nave in porto: euro 15,49;
b) visita a bordo di nave in rada: euro 39,77;
c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 85,22.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-22