Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo II

Art. 27

Aumento di orario - Assegnazione di ore di turni vacanti Istituzione di nuovi turni

In vigore dal 4 ott 2002
1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, fermo restando che negli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali il servizio deve essere assicurato con almeno due medici con eguale impegno orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio, i medici titolari di incarico nell'ufficio SASN medesimo. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilità al conferimento di ore di cui al comma 1 o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo