Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo II

Art. 28

Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico

In vigore dal 4 ott 2002
1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo , il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, e il competente ufficio SASN ne dà comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno un mese. 2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo , emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
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