Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo II
Art. 33
Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
In vigore dal 4 ott 2002
Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 271 del 2000, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 46 del 1990, , comma 2, le seguenti prestazioni medico-legali:
a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;
b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;
c) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea;
d) visite preventive d'imbarco.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-33