Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo II

Art. 33

Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

In vigore dal 4 ott 2002
Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 271 del 2000, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 46 del 1990, , comma 2, le seguenti prestazioni medico-legali: a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco; c) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea; d) visite preventive d'imbarco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo