Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo II
Art. 34
Norma transitoria n. 1
In vigore dal 4 ott 2002
1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SNAMESASN, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico, con esclusione del requisito del limite di età per l'accesso all'incarico.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-34