Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo II
Art. 24
Massimale orario e limitazioni
In vigore dal 4 ott 2002
1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex articolo 47 della legge n. 833 del 1978, ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziende U.S.L.
2. L'incarico può essere conferito fino ad un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'.
3. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex articolo 47 della legge n. 833 del 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-24