Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo II
Art. 25
Incompatibilità
In vigore dal 4 ott 2002
1. Ai sensi dell', comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non può essere conferito al medico che:
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;
b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della salute;
d) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della salute;
e) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della salute delle aziende U.S.L.;
f) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della salute o con le aziende U.S.L.;
g) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999;
h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999.
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-25