Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo I

Art. 17

Riscossione delle quote sindacali

In vigore dal 4 ott 2002
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 39 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000. In particolare il Ministero della salute - ufficio SASN competente, su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno indicate. 2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.
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