Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo I

Art. 15

Sostituzioni

In vigore dal 4 ott 2002
1. Per le sostituzioni trova applicazione l' dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue. 2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, assegna l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile. 3. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile. 4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all' del presente regolamento.
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