Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 11
Indennità di accesso
In vigore dal 4 ott 2002
1. Fermo restando quanto previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, qualora il medico svolga per il Ministero della salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità, sarà a carico del Ministero della salute - ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi.
2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennità di accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto.
3. Allo specialista che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 5 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-11