Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 9
M o b i l i t à
In vigore dal 4 ott 2002
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute - ufficio SASN competente, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente . Il relativo provvedimento va comunicato al comitato di cui all' dell'accordo suindicato.
2. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio.
3. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
4. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
6. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.
7. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-9