Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo I

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

In vigore dal 4 ott 2002
1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000. 2. Avverso la decisione è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, alla suindicata Direzione generale del Ministero della salute, la quale, sentita la commissione di cui all' del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 3. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al comitato di cui all' della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, nonché all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.
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