Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo I

Art. 5

Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico

In vigore dal 4 ott 2002
Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico 1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità, di cui al successivo , il Ministero della salute, può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese, nonché al comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000. 2. Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suddetta Direzione generale, sentita la commissione di cui all' del capo II, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
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