Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 4 ott 2002
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
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Campo di applicazione
1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell', comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della salute e i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali (di seguito denominati uffici SASN).
I relativi rapporti, a decorrere dal 1 gennaio 1998 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, ai sensi dell', comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dai decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517 e 19 giugno 1999, n. 229 e dell'articolo 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, del decreto ministeriale 22 febbraio 1984, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435.
2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico territorialmente responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.
3. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono.
4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2000.
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-1