Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo I

Art. 6

Cessazione e sospensione dell'incarico

In vigore dal 4 ott 2002
1. Fermo restando quanto disposto dagli e dalla norma transitoria n. 6 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell' del succitato decreto del Presidente della Repubblica, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dalla Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali del Ministero della salute, sentita la commissione di cui al successivo del presente regolamento, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
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