Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 4
Massimale orario
In vigore dal 4 ott 2002
1. Fermo restando quanto disposto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo e con l'attività, di cui agli incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi della norma finale n. 9 e disciplinati dal protocollo aggiuntivo (allegato n. 1) al decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-4