Capo II

Art. 10

Soggetti di promozione e formazione del pubblico

In vigore dal 5 set 2002
1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti che, nell'ambito del territorio di una regione, svolgono attività di promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge regionale. Tali attività possono essere svolte anche in non più di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto. 2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo: a) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo nell'ambito di almeno due province del territorio di una regione e in non più di una regione confinante, da parte di compagnie assegnatarie di contributi dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale ovvero fissi, con un massimale definito con il decreto di cui all', ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. Ai fini del contributo, i soggetti di cui al comma 1 possono includere nel programma di attività, fino ad un massimo del trenta per cento del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie di danza non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni; b) un progetto di attività che preveda la rappresentazione di un repertorio qualificato riferito anche alla produzione di danza contemporanea italiana ed europea, nonché le modalità della formazione del pubblico; c) una stabile ed autonoma struttura organizzativa. 3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, delle spese di pubblicità, dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente. 4. Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui al comma 1 per ogni regione. 5. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, alle condizioni di cui al comma 2.
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