Capo IV

Art. 15

Ulteriori attività di danza

In vigore dal 5 set 2002
1. Le risorse riservate alle ulteriori attività di danza, ai sensi dell', comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della danza, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite.
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