Capo IV
Art. 17
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 set 2002
1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il termine per la presentazione della domanda è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall', comma 2, gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi a contributo anche se effettuano un minimo di quindici giornate recitative e di trecento giornate lavorative.
3. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall', comma 1, possono essere finanziate iniziative distributive svolte, ancorchè non in esclusiva, da soggetti che abbiano già ricevuto contributi ai sensi degli , commi 3, 9 e 10, della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, ove siano rispettate le condizioni di cui all', comma 2;
4. Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall', commi 1 e 2, possono essere finanziati progetti di distribuzione nazionale che contemplino la programmazione di almeno trenta giornate di spettacolo su tutto il territorio nazionale, articolate su almeno dieci piazze, di cui almeno la metà nelle regioni di cui all'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999.
5. Limitatamente all'anno 2002, non si applica la disposizione dell', comma 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2002
Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 385
Comunicato del ministero
per i beni e le attività culturali
"Le schede-modello predisposte dall'Amministrazione ai sensi dell', lettera c), del presente regolamento, si trovano sul sito internet della Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo www.spettacolo.beniculturali.it.
Il "percorso è il seguente:
1) direzione generale spettacolo dal vivo;
2) come fare per...;
3) modulistica;
4) attività di danza".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-05-21;188#art-17