Capo III

Art. 14

Rassegne e festival

In vigore dal 5 set 2002
1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al rinnovamento della danza nonché allo sviluppo della cultura della danza, e che comprendono una pluralità di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari. 2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è determinato sulla base dei seguenti presupposti: a) sovvenzione di uno o più enti pubblici; b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival; c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente; d) previsione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale; e) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente regolamento, ovvero di altre nazioni, che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-05-21;188#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo