Capo III

Art. 12

Accademia nazionale di danza

In vigore dal 5 set 2002
1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi ai sensi degli , sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica. 2. Alla fondazione "Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, è concesso un contributo, da erogarsi con le modalità di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.
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Accademia nazionale di danza (Art. 12 Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo