Capo III
Art. 13
Promozione della danza e perfezionamento professionale
In vigore dal 5 set 2002
1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di soggetti pubblici e privati che:
a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;
b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e informazione nel campo della danza nonché alla valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo, all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi in stage, seminari, convegni, mostre e attività di laboratorio;
c) non svolgendo attività di produzione, svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e della danza;
d) coordinano e sostengono, a livello nazionale, l'attività di gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti;
e) hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all', comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, ricevano sovvenzioni di uno o più enti locali da almeno tre anni e abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano la disponibilità di una sala integralmente dedicata a spettacoli di danza, e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno, ai fini della determinazione del contributo si tiene conto delle relative spese di gestione, nell'ambito di quanto previsto dall'.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), il contributo può essere solo integrativo e comunque non superiore al settanta per cento delle spese sostenute. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), il contributo è integrativo di altri apporti finanziari di enti pubblici e privati.
4. Il contributo di cui al comma 1 è attributo sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti:
a) a favorire, mediante attività da svolgere sia in Italia sia all'estero, gli scambi internazionali ed a sostenere protocolli di attività interministeriali;
b) a sostenere e promuovere le nuove generazioni di artisti e a trasmettere le esperienze maturate;
c) alla diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie;
d) alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;
e) alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati multimediale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-05-21;188#art-13