Capo I
Art. 3
Presentazione della domanda e determinazione del contributo
In vigore dal 5 set 2002
1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una programmazione annuale o triennale, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario, relativi agli anni per i quali è richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di realizzazione della manifestazione;
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed è perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.
3. L'entità del contributo, annuale o triennale, è determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-05-21;188#art-3