Capo I

Art. 5

Valutazione quantitativa

In vigore dal 5 set 2002
1. Per le attività di danza sono valutabili i costi concernenti la produzione, la distribuzione, l'ospitalità e la promozione. 2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che richiede il contributo o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all', comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative. 3. Per le attività di distribuzione e ospitalità sono valutabili, oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicità: a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo Stato sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all', comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale; b) i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalità di cui alla lettera a), fino al venticinque per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate. 4. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura della danza, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all', comma 3. 5. Per l'attività di formazione professionale, i costi si riferiscono ai compensi per i docenti. 6. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.
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