Capo I

Art. 6

Valutazione qualitativa

In vigore dal 5 set 2002
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione, ai sensi dell' del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi: a) validità del progetto artistico; b) direzione artistica; c) stabilità pluriennale dell'impresa e continuità del nucleo artistico; d) coreografi impiegati; e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea; f) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia; g) rappresentazione di opere di autori viventi; h) esecuzione dal vivo della parte musicale; i) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione; l) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza; m) adeguatezza del numero di prove programmate. 2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a). 3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'. 4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.
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