Capo I
Art. 1
Intervento finanziario per le attività di danza
In vigore dal 5 set 2002
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali";
Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali"; 5 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attività musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134";
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1201 del 12 aprile 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
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Intervento finanziario per le attività di danza
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;
b) promuovere nella produzione della danza la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita la commissione consultiva per la danza, di seguito definita "commissione" e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza di cui al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III;
c) una quota delle risorse da riservare ad ulteriori attività di danza, secondo quanto stabilito dall'.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-05-21;188#art-1