Capo II

Art. 9

Compagnie di danza

In vigore dal 5 set 2002
1. Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attività di interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul territorio nazionale degli spettacoli, così garantendo la più ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica. 2. Gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative. 3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono ammesse, per non più del trenta per cento, le giornate di spettacolo svolte in paesi dell'Unione europea.
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