Capo II

Art. 11

Esercizio teatrale e teatri municipali

In vigore dal 5 set 2002
1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicità, nonché sui costi di promozione. 2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo: a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio; b) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali integralmente riservate alla danza, con esclusione di quelle eventualmente utilizzate per accedere ai benefici di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470; c) la effettuazione di almeno il cinquanta per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro. 3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di spettacolo, e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.
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Esercizio teatrale e teatri municipali (Art. 11 Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo