Capo I

Art. 2

Criteri generali di attribuzione del contributo

In vigore dal 5 set 2002
1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell', secondo la valutazione qualitativa di cui all'. 2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario. 3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori della danza, sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina: a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell', per la quantificazione del contributo; b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale; c) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di produzione di cui all', che svolgono anche attività di perfezionamento professionale di quadri artistici; d) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea; e) l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove coreografie. 4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. 5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento dell'intera attività, con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, già considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti. 6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività di cui all', comma 4.
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