Titolo II

Art. 8

Compilazione verbali di consegna/riconsegna

In vigore dal 11 feb 2005
Compilazione verbali di consegna/riconsegna 1. I verbali di consegna Mod. 194 debbono essere compilati in originale in numero necessario: uno per la Capitaneria di Porto, uno per la Direzione Marittima ed uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al quale deve essere inviato entro 10 giorni dall'avvenuta consegna. Copia di detto verbale è allegata a quello di passaggio di consegne dei Capi degli uffici marittimi o dei Comandi interessati. 2. Nel verbale di consegna il consegnatario deve far risultare lo stato in cui lo stesso si trova e, in quello di riconsegna, l'Ufficiale economo deve indicare i danni causati da incuria od abuso. 3. Nella colonna annotazioni, poi, sarà indicata la causa presunta o effettiva di ciascun danno o mancanza, in modo da poterne stabilire la responsabilità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-8

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